Riflessioni sulla proposta di modifica dell’art. 187 del Codice della Strada

La riforma del Codice della Strada ha introdotto una specifica modifica relativa all’articolo 187 che è operativa a partire dal giorno 14 dicembre 2024.

L’articolo 187 attiene alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Per la configurazione del reato e delle relative sanzioni il guidatore deve risultare positivo a specifici accertamenti eseguiti sui propri liquidi biologici, che possono essere generalmente eseguiti su saliva, sangue e urine.

Non sarà invece più necessario appurare oltre a tale positività, anche il fatto che il guidatore si trovi in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di tali sostanze.

Inoltre si precisano i seguenti aspetti principali:

le sostanze psicotrope (psicoattive), in grado di determinare effetti negativi sulle capacità di guida, comprendono anche molti farmaci che il paziente potrebbe assumere su prescrizione del medico. Anche se attualmente non è stata indicata formalmente una lista di tali farmaci, questi possono essere rappresentati, a titolo di esempio da: medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee; medicinali di origine vegetale a base di Cannabis; barbiturici; benzodiazepine;

il fatto che il paziente assuma tali sostanze su prescrizione medica non rappresenta una autorizzazione a guidare e quindi, in caso di esisto positivo degli accertamenti svolti, la prescrizione del farmaco non rappresenta un giustificativo rispetto all’ipotesi di reato;

il fatto di non dover esse più dimostrato lo stato di alterazione psico-fisica del guidatore può determinare che, pur in assenza di effetti negativi per la guida derivanti dall’assunzione del farmaco psicoattivo, questi sia comunque chiamato a rispondere del reato previsto dall’articolo 187.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la creazione di un tavolo tecnico con la finalità di stabilire eventuali deroghe/disciplina di dettaglio che consenta l’individuazione di eventuali ipotesi di non sanzionabilità per i pazienti-guidatori. In questo momento, tuttavia, in attesa che si costituisca il tavolo tecnico e le eventuali previsioni cui dovrebbe giungere, rimangono valide le previsioni sopra esposte.

La semplice presenza del principio attivo può quindi portare a sanzioni come:

  • Sospensione della patente da uno a due anni;

  • Revoca della patente, in caso di mancato superamento della visita medica disposta dal Prefetto, con impossibilità di ottenerla nuovamente per tre anni;

  • Ammenda da 1.500 a 6.000 euro;

  • Arresto da sei mesi a un anno;

  • Confisca del veicolo di proprietà.

Inoltre, se l’interessato fosse coinvolto in un incidente, anche minimo, la revoca della patente diverrebbe automatica.



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