Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico
Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, comma 5 (Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.
Il comma in titolo stabilisce un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario. Il comma in esame reca una modifica testuale all’articolo 4, comma 3, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali (anche se privi della specializzazione, come precisa la disposizione in commento). Per effetto della predetta modifica, le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020, richiamate dalla disposizione oggetto di novella, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa il personale sanitario (di cui al richiamato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60). Il testo previgente della norma novellata prevedeva l’applicabilità delle disposizioni richiamate, in tema di reclutamento a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023 e “nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”. Gli incarichi in questione, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria prorogata, devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.