Oggetto: Legge 23 febbraio 2024, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2- 2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei
Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 16 e 17 (Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)
Il comma 16 dell’articolo 1 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (letterab)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (o di rapporti assimilati a quest’ultima categoria). Il successivo comma 17 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 16, un
differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle
suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.
Articolo 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) L’articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 gli importi e
i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi
ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta alla data del 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la disposizione.
A tal fine è modificato l’articolo 1-ter del decreto c.d. proroga termini 2023 (D.L. n. 198/2022), inserito in sede di conversione, che al comma 1, modificato dall’articolo in esame, ha introdotto la prima proroga al 31 dicembre 2023 degli
importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad
oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto i servii di connettività del Sistema pubblico di connettività, la cui durata
contrattuale non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 198/2022 (28 febbraio 2023).
Articolo 3, comma 3 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10- bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il carattere
transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di
garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano
prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante
"Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata") Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione
telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno
diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).
Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema
pubblico di connettività sono state stabilite con il D.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre,
con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera
sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e
veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del
cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014".
Articolo 3, commi 4-bis e 5-bis (Proroga del credito d'imposta per le spese
di consulenza relative alla quotazione delle PMI)
L’articolo 3, al comma 4-bis, inserito dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2024 il
credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole
e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della
misura per l’anno 2025.
Articolo 3, comma 12 (Proroga Convenzione dei servizi informatici del
Sistema Tessera Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per
l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI)
Il comma 12 dell’articolo 3 in esame proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti
giuridici delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla
Convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle
entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali
attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e
dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari
elettronici (INI).
Ciò al fine di garantire l’erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi,
anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del
definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.
Si ricorda che la Convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze,
Agenzia delle entrate e Sogei, in corso di aggiornamento, risale al 23 dicembre
2009, con conseguenti Accordi Convenzionali attuativi relativi ai servizi informatici
del Sistema Tessera Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità
dei fascicoli sanitari elettronici (c.d. INI).
I sistemi regionali del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) interoperano con
l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI), che permette la
comunicazione tra più domini regionali, al fine di collezionare, richiedere e
trasmettere dati e documenti sanitari attraverso modalità sicure e nel rispetto dei
consensi sui dati personali stabiliti dagli assistiti.
Nell’ambito dei diversi sistemi e processi interregionali, i servizi di interoperabilità
di ogni infrastruttura FSE sono conformi a standard internazionali applicati in
ambito nazionale, secondo quanto indicato nelle specifiche di interoperabilità del
FSE.
La norma in esame è prevista anche per le finalità degli specifici interventi disposti
dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.
Con riferimento a tali interventi, si segnala quanto disposto dal D.L. n. 4/2022, che
novellando l’art. 12 del D.L n. 179/2012 (L. n. 221/2012), è intervenuto
sull’architettura dati (cd. Ecosistema Dati Sanitari) del FSE e sull’abilitazione di
una standardizzazione formato dati e codifiche su tutto il territorio nazionale,
incaricando la Sogei di occuparsi dello sviluppo di tale Ecosistema in convenzione
con l’Agenas. L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi
disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare
del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è
affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per
conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di
apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo
dell’amministrazione finanziaria.Articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies (Ampliamento della capacità di
spesa di regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo 2023 delle
aziende del servizio sanitario nazionale)
I commi 12-quater e 12-quinquies dell’articolo 3 estendono di un anno
l’ambito di applicazione della norma che consente a regioni ed enti locali di
svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo
vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati
negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni
fondamentali e ai LEP.
In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo
vincolato è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la
copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario
nazionale.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre
finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché
dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio
sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla
pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti
energetiche.
Articolo 4, comma 1 (Proroga del termine di approvazione del bilancio
preventivo degli ordini delle professioni sanitarie)
Il comma 1 dell’articolo 4 in esame proroga fino alla data della
presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023 (vale a dire fino al 30
aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno
2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31/12/2023. Ciò al fine
di semplificare l’applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci
degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione.
La disposizione in esame interviene sul procedimento di approvazione del
bilancio preventivo degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al D.Lgs.
C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, prorogando per la prima volta il termine
per la presentazione dello stesso, in considerazione del breve periodo di
tempo disponibile per convocare le Assemblee ed approvare il bilancio nei
termini di legge (31 dicembre 2023), dato anche l’elevato numero di iscritti
ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari.
La legge istitutiva degli ordini professionali, il citato D.Lgs.C.P.S. 13 settembre
1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in
ogni provincia, con un albo permanente per ciascun ordine o collegio, in cui sono
iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli
Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali
con sede in Roma.
L’articolo 3 della L. n. 3 del 2018 che ha, tra l’altro, disposto norme di delega per il ordino delle professioni sanitarie ha operato una revisione della disciplina di tali
professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti
gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in
parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con
l’obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a
modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di
tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò
anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs.
n. 206/2007, che riguarda, tra l’altro, il riconoscimento delle qualifiche
professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, per
l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di
prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. La
norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo in quanto le
attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per
la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.
È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere
all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione
dell'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all’anno successivo ed il
conto consuntivo, che si chiudono entro l’anno solare in corso.
Articolo 4, comma 1-bis (Proroga della sospensione dei procedimenti
sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro
il COVID-19)
Il comma 1-bis dell’articolo 4 proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre
2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per
l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo
stabilito, con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi, per
molteplici categorie di soggetti.
La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma
1-bis dell’articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 – comma oggetto della
novella di cui al presente comma 1-bis.
Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal
Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-
Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti
inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal
medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei
dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti – assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale – vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti
per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al
medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall'obbligo
di vaccinazione.
Articolo 4, comma 2 (Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)
La disposizione in titolo proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il
termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che
consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso
formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di
libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
Tale disciplina transitoria, in primo luogo, permette ai medici abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di
formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.
Nell’ambito del suddetto regime transitorio, per gli iscritti al corso di
formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte devono
essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel
monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore
a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Le disposizioni di cui
agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle
modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica
in medicina generale, si intendono integrate dalle norme suddette.
Quanto agli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività è
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale
del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Al riguardo, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possano assumere incarichi di sostituzione
di medici di medicina generale ma non anche incarichi provvisori autonomi.
In secondo luogo, la disciplina transitoria oggetto di proroga consente ai
medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria, durante il
percorso formativo, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di
pediatri di libera scelta. Anche in questo caso, il periodo di attività è
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione, e le università, ferma restando la durata legale
del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Articolo 4, comma 3 (Proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di
altri enti del Servizio Sanitario Nazionale)
Il comma 3 dell’articolo 4 in commento dispone la proroga del termine di validità
dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, in
scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell’apposito elenco del Ministero
della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024.
Articolo 4, comma 4 (Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi
di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)
Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale
(SSN) di utilizzare, anche per l’anno 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti
nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - per
far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono
essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta del
conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a
medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a
personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
Articolo 4, comma 5 (Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a
tempo determinato di personale medico)
Il comma in titolo stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024,
delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in
materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di
riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo
determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della
professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che
la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel
rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.
Il comma in esame reca una modifica testuale all’articolo 4, comma 3, del
decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro
autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini
professionali (anche se privi della specializzazione, come precisa la
disposizione in commento).
Per effetto della predetta modifica, le disposizioni di cui all’articolo 2-bis,
comma 3, del decreto-legge 18/2020, richiamate dalla disposizione oggetto
di novella, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto
della normativa vigente in materia di limiti alla spesa il personale sanitario
(di cui al richiamato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60). Il
testo previgente della norma novellata prevedeva l’applicabilità delle
disposizioni richiamate, in tema di reclutamento a tempo determinato, fino
al 31 dicembre 2023 e “nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente”.
Gli incarichi in questione, secondo quanto previsto dalla disciplina
transitoria prorogata, devono avere durata non superiore a sei mesi e sono
conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 4, commi 5-bis e 5-ter (Raccolta sangue e emocomponenti da parte
di laureati in medicina e chirurgia)
Il comma 5-bis sospende fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle
disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l’attività di raccolta
sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia
abilitati, di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156, al fine di armonizzare le vigenti
disposizioni a quelle del successivo comma 5-ter.
Il comma 5-ter modificando una disposizione della legge finanziaria per il 2002
(Legge 28 dicembre 2001, n. 448) specifica che la collaborazione volontaria ed
occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all’attività di raccolta di
sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o
con gli enti del Servizio sanitario nazionale, possa avvenire non solo a titolo
gratuito ma anche con contratto libero-professionale.
Articolo 4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in
quiescenza)
Il comma 6 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024
la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici,
veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità,
collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli
operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore
a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine
ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in
esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale
(la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto
all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in
vigore).
Il presente comma 6 specifica che:
- la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli
enti ed aziende del Servizio sanitario regionale;
- si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo
degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una
delle cosiddette quote 100, 102 e 103. Si ricorda che, in base alla disciplina
transitoria oggetto della proroga in esame, il cumulo era finora ammesso, con
riferimento, dunque, agli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio
2024.
Articolo 4, comma 6-bis (Limiti massimi per il collocamento a riposo di
dirigenti medici e sanitari)l comma 6-bis dell’articolo 4 introduce una disciplina transitoria in materia
di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e
sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli
appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per
i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e
chirurgia. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano
richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del
settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data).
Un’analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni,
all’omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento
di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale
personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in
servizio).
I dirigenti e docenti rientranti nelle deroghe transitorie poste dalla novella di
cui al presente comma 6-bis non possono mantenere o assumere incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello
generale.
La riammissione in servizio dei suddetti soggetti già in quiescenza è
subordinata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e alla
previa opzione (da parte dei medesimi soggetti) per il mantenimento del
trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della
retribuzione connessa al nuovo incarico.
Per le deroghe transitorie in oggetto, il comma fa riferimento (oltre che alla
grave carenza di personale) anche ad alcune finalità di formazione e
tutoraggio di personale.
Il comma in esame pone le suddette deroghe introducendo un comma 164-bis
nell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Si ricorda che il comma 164
dello stesso articolo 1 della L. n. 213 ha modificato, con norma di carattere
permanente, i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli
altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio
sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende; in
particolare, il comma ha previsto che tali soggetti possano presentare domanda di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo
anno di servizio effettivo, fermo restando un limite massimo anagrafico di settanta
anni.
Articolo 4, comma 6-ter (Proroga della disciplina in deroga sul
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
Il comma 6-ter dell’articolo 4 dispone l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2024
(dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di
operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini,
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
L’ulteriore proroga che sposta di un anno (al 2024) il termine
precedentemente prorogato al 31 dicembre 2023 (dal 4 marzo 2023) ai sensi
dell’articolo 2-bis del D.L. n. 16/2023 in materia di protezione temporaneper le persone provenienti dall’Ucraina (L. 46/2023), consente di derogare
alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali
sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto
1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al D.Lgs. 206 del 2007 per i
professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio
2022. Tali soggetti infatti possano richiedere l'esercizio temporaneo sul
territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di
operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private. Le qualifiche attengono alla professione sanitaria o alla
professione di operatore socio-sanitario se, una volta conseguite all’estero,
siano regolate da specifiche direttive dell'Unione europea (comma 1, primo
periodo).
Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, la norma in
esame si rende necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica
professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i
predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo
delle qualifiche per i rifugiati.
Preliminarmente, in Italia l’esercizio della professione medica - e sanitaria più in
generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione
stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la
salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo
attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.
La deroga al dispositivo dell’articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero), il quale disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle
professioni e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare
in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti
(nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento anche in assenza di
un titolo abilitante all’esercizio della professione; al riguardo, il successivo articolo
50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli
esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del
professionista con titolo conseguito all’estero deve risultare negli appositi elenchi
di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i
quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il
Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.
Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all’iscrizione, oltre che la
conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal
Ministero della salute: verifica preventiva all’iscrizione che è affidata, oltre che al
medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei
soggetti interessati.
Inoltre, il citato D.Lgs. 206 del 2007 che dà attuazione alla direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al Capo IV, detta, con
riferimento alle diverse professioni, il regime specialistico del riconoscimento delle
esperienze professionali e dei periodi di formazione, per quanto riguarda tra gli
altri i medici chirurghi e gli odontoiatri. Articolo 4, comma 7 (Proroga della sperimentazione della Farmacia dei
servizi)
Il comma in titolo, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di
bilancio 2018, prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei
servizi nell’anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti.
Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di
euro).
Articolo 4, comma 7-bis (Proroga del termine per l’attuazione della
normativa in tema di selezione dei soggetti privati ai fini della stipula di
accordi contrattuali con il SSN)
Il comma in titolo prevede che le regioni e le province autonome abbiano
tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare i rispettivi ordinamenti ad
alcune innovazioni introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021, in tema di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini
della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022) ha introdotto
alcune innovazioni in materia di revisione e trasparenza dell’accreditamento e del
convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. In particolare, per quanto
qui rileva, ha inserito nell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, il comma 1-bis. Tale comma prevede che la stipula degli accordi
contrattuali avvenga mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie,
previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi
di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni
sanitarie da erogare. La selezione deve essere effettuata periodicamente, tenuto
conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle
eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i
soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto
altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del
fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi della normativa vigente in materia,
nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la
valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto
ministeriale previsto dall'articolo 8-quater, comma 7 dello stesso d.lgs. 502/1992
(comma modificato a sua volta dalla L. 118/2022). Il comma in esame prevede, in
sostanza, attraverso la proroga disposta, che le regioni e le province autonome
abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per l’adeguamento dei rispettivi
ordinamenti alle sopra descritte innovazioni introdotte dalla legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021.
Articolo 4, comma 8 (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei
laboratori del Servizio sanitario nazionale)
Il comma 8 dell’articolo 4 in esame proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31
dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l’adeguamento agli standard di
utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l’efficienza delle soglie
minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero
dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova
generazione). Ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o
Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della
riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di
completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.
Articolo 4, commi 8-bis e 8-ter (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da
malattia oncologica)
Il comma 8-bis dell’articolo 4, inserito dalla Camera, incrementa di un importo pari
a 400.000 euro, per il 2024, le risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini
affetti da malattia oncologica, di cui al comma 388, articolo 1, della legge di
bilancio n. 205 del 2017. Ai fini della copertura finanziaria dell’incremento, si
riduce, nella corrispondente misura di 400.000 per il medesimo 2024, il Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. Inoltre, il comma 8-ter
specifica che le associazioni di riferimento che hanno accesso al fondo sono gli
enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del relativo Codice, costituiti in forma di
associazione o fondazione.
Articolo 4, commi 8-quinquies e 8-sexies (Dotazione per il 2024 del Fondo
per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione)
I commi in titolo recano la dotazione per l’anno 2024, pari a 10 milioni di euro, del
Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, e
provvedono in ordine alla copertura del connesso onere finanziario.
Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Norme transitorie in tema di
limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni
personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione
sanitaria)
I commi in titolo prevedono una transitoria limitazione della punibilità a
titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia
stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di
grave carenza di personale sanitario.
La disciplina transitoria introdotta dai commi in esame stabilisce che la
limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli
589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024, in presenza
di un determinato presupposto.
Si limita quindi la punibilità a titolo di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose per i fatti commessi nell'esercizio di una professione
sanitaria fino al 31 dicembre 2024.
Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 3-bis del d.l. 44/2021, durante
lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti
di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di
una professione sanitaria e che “trovano causa nella situazione di
emergenza”, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Si ricorda, inoltre, che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
deliberato in origine dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e
successivamente prorogato, è terminato il 31 marzo 2022.
Come detto, la limitazione della punibilità prevista dai commi in esame
concerne i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose
commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. L’ambito delle
professioni sanitarie comprende tra gli altri i soggetti iscritti agli albi
professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
Presupposto per l’applicazione del regime transitorio di limitazione della
punibilità è, in base al comma 8-septies, che i fatti siano stati commessi in
situazioni di grave carenza di personale sanitario. Pertanto, ai fini della
limitazione di responsabilità, la situazione di grave carenza di personale, di
cui non è fornita una definizione, deve essere sussistente ma non è
richiesto che essa sia la causa del fatto. Nella richiamata disciplina
transitoria valevole per il periodo dell’emergenza Covid-19, come ricordato,
è invece richiesto che il fatto commesso “trovi causa” nella situazione di
emergenza.
Il successivo comma 8-octies prevede che, nell’applicazione della disciplina
transitoria in esame, si tenga conto delle condizioni di lavoro dell’esercente
la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e
finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da
trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del
minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale
non specializzato. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all’articolo
590-sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo
o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria,
qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia - e quindi non per negligenza
o imprudenza - e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee
guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai
sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico
assistenziali. La sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n.
8770 del 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di
imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in
assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all'atto sanitario in questione)
ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e
in generale i casi di negligenza o imprudenza.
Articolo 4, comma 8-undecies (Determinazione dei fabbisogni sanitari
standard regionali)
Il comma 8-undecies dell’articolo 4 estende al 2024 la norma transitoria, già
prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come
regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle isorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori
in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di
equilibrio economico.
Articolo 8, comma 5-bis (Responsabilità erariale)
Il comma 5-bis proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024)
la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. “scudo erariale”, che
limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori,
dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai
danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo
quindi ogni responsabilità per colpa grave.
A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 21, comma 2 del decreto-
legge n. 76 del 2020 (conv. L. n. 120/2020), che nel testo vigente limita, con
riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato
decreto-legge) al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di
responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla
condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.
Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole
condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del
soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente
continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.
Articolo 18, comma 4-bis (Contratti di lavoro dipendente a tempo
determinato nel settore privato)
Il comma 4-bis dell’articolo 18 modifica una norma transitoria nell’ambito della
disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore
privato; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di
ammissibilità - cosiddette causali - di una durata dei contratti superiore a dodici
mesi - e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale in oggetto,
nella formulazione finora vigente, è costituita da esigenze di natura tecnica,
organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente
stipulati entro il 30 aprile 2024; la novella di cui al presente comma 4-bis proroga
tale termine al 31 dicembre 2024. Resta fermo che tale causale è valida solo
qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le
fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga

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